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GUIDA AI SERVIZI

CARTA DI IDENTITA' PER I MAGGIORENNI


Per il rilascio della Carta di Identità a soggetti di età superiore a 18 anni necessitano:
- 3 fotografie formato tessera, di data recente e tra loro identiche;
- carta di identità scaduta ovvero, in caso di furto o smarrimento della medesima, la relativa denuncia sporta alla competente autorità (Carabinieri o Questura).

VALIDITA'

Sulla Gazzetta Ufficiale n.147/2008 - Supplemento Ordinario è stato pubblicato il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 che all'articolo 31 dispone la proroga della durata di validità della carta di identità. Si passa da 5 a 10 anni.
Il testo integrale della norma di legge e il testo della circolare della Direzione Centrale dei Servizi Demografici sono riportati in calce.

La Carta di Identità per i cittadini stranieri è prevista solo NON VALIDA ALL'ESPATRIO ed il rilascio è subordinato alla preventiva esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità e del passaporto.

Si riportano di seguito le caratteristiche che devono avere le fotografie, come da circolare del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005:

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono essere:

- Non anteriori a sei mesi- Larghezza 35-40 mm
- Primo piano della testa e della parte alta delle spalle in modo che il viso occupi il 70/80% della foto
- Perfettamente a fuoco e chiara
- Di alta qualità, senza macchie di inchiostro

La fotografia deve:
- Mostrare il soggetto direttamente alla macchina
- Mostrare i toni del colore dell'incarnato naturale
- Avere un adeguato tono di contrasto e luce
- Essere stampata su carte di alta qualità e con alta risoluzione - Le fotografie scattate con una fotocamera digitale devono essere di alta qualità e stampate su carta fotografica

STILE E LUMINOSITA'
La fotografia deve:
- Avere colore neutro
- Mostrare il soggetto ad occhi aperti e chiaramente visibile senza capelli sul viso

- Mostrare il soggetto rivolto direttamente all'obiettivo, non di traverso (tipo ritratto) e mostrare entrambe le estremità del viso chiaramente

- Essere scattate su un semplice sfondo di colore chiaro
- Essere scattate con luce uniforme senza mostrare ombre o riflessi del flash sul viso e senza effetto "occhi rossi"

OCCHIALI E COPRICAPO
Se il soggetto indossa occhiali:
- La fotografia deve mostrarne gli occhi nitidamente senza riflessi del flash sulle lenti e senza lenti colorate (se possibile evitare le montature pesanti - indossare occhiali con montatura più leggera se il soggetto ne ha la possibilità)
- Assicurarsi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi

Copricapo:
- Non sono consentiti fatta eccezione per ragioni di natura religiosa, ma le caratteristiche del viso del soggetto dal mento alla fronte ed entrambi i lati del viso devono essere mostrati chiaramente

ESPRESSIONI E SFONDI
La fotografia deve:
- Mostrare unicamente il soggetto (niente spalliere di sedie, giocattoli, o altre persone visibili) che guarda in camera con un'espressione naturale ed a bocca chiusa."


A CHI RIVOLGERSI:

Ufficio anagrafe

TEMPI:

La Carta di Identità viene rilasciata immediatamente all'atto della richiesta.

COSTI:

Costi: € 5,42
In caso di duplicato per smarriment: € 10,58

NORME COMUNALI O SUPERIORI:

 

PROROGATA LA VALIDITA' DELLA CARTA DI IDENTITA'
La norma di legge e la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Demografici

Sulla Gazzetta Ufficiale n.147/2008 - Supplemento Ordinario è stato pubblicato il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 che all'articolo 31 dispone la proroga della durata di validità della carta di identità. Si passa da 5 a 10 anni.
Riportiamo di seguito il testo dell'articolo:

"Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore della presente legge.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita' della data di scadenza del documento stesso tra il
centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima
data."

In attuazione della disposizione legislativa, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha emanato la circolare n.8 del 26 giugno 2008:

"Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che reca "Durata e rinnovo della carta d'identità", ha previsto che la Carta d'identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.
Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.
Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.
In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.
Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l'Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d'identità in formato cartaceo:
1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2. nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: "validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ..... " .

In particolare, per quanto riguarda la CIE:
1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.
Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo "DATA SCADENZA" all'interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.
2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l'aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all'atto di ricezione di questa circolare.
3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell'attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l'estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.
Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l'help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni. Il Direttore Centrale
(Porzio) "

Sul sito del Ministero dell'Interno è altresì scaricabile il facsimile di documento attestante la proroga di validità.

NOTE:

Occorre però precisare che il Ministero dell'Interno, con nota del 21 agosto 2009, ha comunicato che le Autorità egiziane hanno formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d'identità.

Anche in altri Paesi, tra i quali: Turchia, Tunisia, Croazia, Romania, Svizzera, Cipro, Bulgaria, Slovenia , Macedonia si sono verificate analoghe situazioni di disagio.

Si suggerisce ai cittadini che intendessero recarsi in viaggio nei Paesi sopraindicati di contattare prima di partire le agenzie viaggio al fine di accertarsi della validita' della carta di identita' con timbro di proroga in loro possesso o di munirsi di altro idoneo documento di viaggio (PASSAPORTO).