L'accesso agli atti è disciplinato dalla Legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare dagli articoli del CAPO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI e dal D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
A tutti i cittadini e alle loro formazioni sociali è consentito l'accesso regolamentato agli atti amministrativi ed il rilascio regolamentato di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi di riproduzione (salvo quanto prescritto all'art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso).
A tutti è consentito chiedere informazioni su qualsiasi attività del comune.
Il diritto di accesso si esercita presentando apposita richiesta all’Ufficio competente per materia utilizzando i moduli che si allegano in calce. Esercitando il diritto di accesso si può richiedere la semplice visione degli atti oppure il rilascio di copie degli stessi. La visione dei documenti è gratuita.
IMPORTANTE
Dal 29.03.2021 la richiesta della copia di un sinistro stradale può essere avanzata dai seguenti soggetti: diretto interessato, perito assicurativo, legale delegato.
La richiesta si effettua per il tramite del Portale Telematico accedendo al servizio www.incidentistradali.com
Il servizio apre una vetrina virtuale su Internet, consentendo il rilascio di copie degli incidenti stradali sia a clienti istituzionali (Assicurazioni, Periti, Avvocati ecc.) che a privati. Per poter accedere al servizio è necessario registrarsi.
Con la deliberazione n. 61/G.C. del 30.03.2017 sono state approvate le tariffe costo riproduzione di documentazione agli atti del Comune ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990 e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 -
In allegato il prospetto indicante le tariffe.
Nella sezione Regolamenti posta in home page è pubblicato il "REGOLAMENTO PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (per i cittadini)" approvato con deliberazione n. 66/C.C. del 27.11.2013