Le vendite di fine stagione o saldi sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di vendere, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Servizio Sviluppo Economico- Sportello Unico Attività Produttive (SUAP )- Commercio
P.zza Manzoni 14
Telefono: 0331 - 438977
e-mail: suap@comune.nerviano.mi.it
Non deve essere effettuata alcuna comunicazione all'Amministrazione.
Nessun costo.
Normativa di riferimento:
- D. Lgs. 114 del 31.03.1998, art.15
- Legge Regionale n. 6 del 02.02.2010, art.115
- Deliberazione n. 9/785 del 17/11/2010
- Legge Regionale n. 9 del 27.03.2017
Possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di 60 (sessanta) giorni, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art.5 della Legge 30.07.1998, n.281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
La Regione Lombardia ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione (saldi) nel modo seguente:
- per i saldi invernali, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania di ogni anno;
- per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.
Dal giorno di inizio, hanno decorrenza 60 giorni.
Con la L.R. n. 9/2017 è stata modificata la L.R. n. 6/2010 specificando il divieto di effettuare vendite promozionali soltanto nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi di fine stagione.