La Legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha introdotto l'assegno di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1' luglio 2000.
E' concesso alle donne, residenti nel comune, cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, componenti di nuclei familiari con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima prevista, che per l'anno 2023 è pari a € 19.185,13.
L'assegno è riservato alle donne che non lavorano e si trovano nella situazione di non poter usufruire di alcuna contribuzione di maternità da parte dell'INPS o di altro istituto previdenziale.
Per l'anno 2023, l'importo dell'assegno è di € 1.917,30.
Il modulo per la domanda dell'assegno è ritirabile presso la Segreteria dei Servizi Sociali oppure scaricabile dalla presente pagina.
1. domanda,
2. attestazione I.S.E.E. (si veda la relativa pagina online),
3. carta soggiorno o permesso di soggiorno (se cittadine extra UE).
La domanda per beneficiare dell'assegno deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del bambino nel nucleo familiare.
Il contributo è erogato successivamente direttamente dall'INPS in due tranche.
L. 448/98 art. 65;
D. Lgs 151/2001.
La richiesta di assegno di maternità è da presentare al Comune di residenza.
E' possibile richiedere l'attestazione I.S.E.E. a titolo gratuito rivolgendosi ad uno dei CAAF presenti sul territorio.