La convivenza di fatto, riconosciuta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
I REQUISITI NECESSARI
Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
Il requisito della stabile convivenza viene accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia. La competenza è dell'anagrafe, che deve anche registrare e certificare l'eventuale "contratto di convivenza".
I DIRITTI
La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto cessa in caso di:
SOGGETTI DESTINATARI DEL PROCEDIMENTO
I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, non legate da matrimonio, unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che intendono fare registrare volontariamente l'esistenza tra di loro di una convivenza di fatto e, tramite notaio o avvocato, l'eventuale stipula di un contratto di convivenza relativo ai rapporti patrimoniali.
Il notaio o avvocato che provvede alla stipula del Contratto di convivenza o all'autentica della scrittura privata deve trasmetterla all'anagrafe del Comune di residenza degli interessati entro 10 giorni, per la registrazione e la certificazione, al fine dell'opponibilità ai terzi degli accordi patrimoniali in esso contenuti e dell'eventuale scelta del regime di comunione dei beni.
REGISTRAZIONE
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Nerviano da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.
Coloro che, già residenti, vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:
RICONOSCIMENTO
La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una convivenza di fatto all'anagrafe per poter godere dei diritti da essa attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito ai comuni di registrare le dichiarazioni degli interessati, al fine di garantire una data certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso, comunque prevista in caso di contratto di convivenza. La normativa nazionale e regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono già alcuni dei diritti ora codificati nella seconda parte della legge 76/2016.
CESSAZIONE VOLONTARIA
Le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento e con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.