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UNIONI CIVILI

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L'Unione Civile introdotta nella legislazione italiana dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

A CHI RIVOLGERSI:
SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO CIVILE
Tel: 0331/438938-39-40
Fax: 0331/438906
Email: anagrafe@comune.nerviano.mi.it

I requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione dell'unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

I requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti dall'Ufficio di Stato civile, che deve anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.

Il nuovo istituto dell'unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l'obbligo di fedeltà.

  • I doveri: i componenti dell'unione civile, che vengono definiti "parti dell'unione", con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
  • Il cognome: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un "cognome comune" scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come "comune" (comma 10 legge 76/2016).
  • Il regime patrimoniale: il regime "ordinario" dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).
  • La certificazione: l'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.
  • I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: "unito civilmente" o "unita civilmente"

La legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha previsto un doppio sistema per la sua applicazione:

  1. la prima parte, dichiaratamente "provvisoria" è costituita da un DPCM e da un decreto ministeriale applicativo per l'individuazione del registro da adottare e delle formule da utilizzare per ricevere, trascrivere e annotare gli atti.
  2. la seconda sarà costituita da uno o più decreti legislativi, da emanarsi entro il 5 dicembre 2016, per adeguare tutta la normativa italiana all'introduzione della nuova formazione sociale delle Unioni civili.

Cessazione dell'Unione civile
L'Unione civile si scioglie in caso di:

  • morte di una delle parti;
  • per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione;
  • dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014;
  • a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014;
  • nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
  • per rettificazione di sesso di una delle parti.

Soggetti destinatari del procedimento
I soggetti cui è destinato il procedimento  sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.
Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.
Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.
Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all'Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell'autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.

Procedura
Il procedimento si compone di tre fasi:
1) compilazione, presso l'Ufficio di Stato Civile, della richiesta di costituzione dell'unione (vedasi allegato);
2) verbale di costituzione dell'Unione civile (su appuntamento);
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione (dopo almeno 15 giorni dall'atto precedente)