Si avvisano i proprietari e gli amministratori condominiali degli edifici situati nel territorio comunale e chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento che, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento comunale di polizia urbana, devono provvedere a propria cura e spese a schermare con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni (quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura) che, consentendone l’accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili. Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti ad installare, ove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.) onde impedirne lo stazionamento.
L’inosservanza di quanto sopra comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 120,00.