L'accesso agli atti è disciplinato dalla Legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare dagli articoli del CAPO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI e dal D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
A tutti i cittadini e alle loro formazioni sociali è consentito l'accesso regolamentato agli atti amministrativi ed il rilascio regolamentato di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi di riproduzione (salvo quanto prescritto all'art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso).
A tutti è consentito chiedere informazioni su qualsiasi attività del comune.
Il diritto di accesso si esercita presentando apposita richiesta all’Ufficio competente per materia utilizzando i moduli che si allegano in calce.
Esercitando il diritto di accesso si può richiedere la semplice visione degli atti oppure il rilascio di copie degli stessi.
La visione dei documenti è gratuita.
Con la deliberazione n. 61/G.C. del 30.03.2017 sono state approvate le tariffe costo riproduzione di documentazione agli atti del Comune ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990 e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 -
In allegato il prospetto indicante le tariffe.
Nella sezione Regolamenti posta in home page è pubblicato il "REGOLAMENTO PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (per i cittadini)" approvato con deliberazione n. 66/C.C. del 27.11.2013