Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio vengono cosi' modificati:
La legge 55/2015 riduce da 3 anni a 6 mesi i tempi necessari per richiede il divorzio in caso di separazione consensuale. e riduce da 3 anni a 12 mesi i tempi per il divorzio breve a seguito di separazione giudiziale
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: demografici.nerviano@pec.regione.lombardia.it
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dell' avvocato difensore è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Per maggiori informazioni o per avviare il procedimento si deve fissare un appuntamento al seguente numero telefonico: 0331-438902 nei seguenti orari:
LUNEDÌ dalle ore 09.00 alle ore 10.30
MARTEDÌ-MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle ore 12.15 alle ore 13.45
GIOVEDÌ dalle dalle ore 14.00 alle ore 15.30
In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.
Si pubblicano in allegato:
- la richiesta di avvio del procedimento (modello unico)
e
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione (differenti a seconda del caso concreto)
che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all'Ufficiale di Stato Civile il giorno dell'appuntamento, allegando copia di un documento di identita' valido.
Si allega inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare da parte dei figli maggiorenni.
Gli accordi conclusi dinanzi agli avvocati verranno protocollati al momento della presentazione e trascritti nei 10 giorni successivi.
Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare un appuntamento (come sopra indicato) per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo.
Per la procedura dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile: diritto fisso pari a € 16,00