Comune di Nerviano

P.zza Manzoni, 14 - 20014
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Accesso civico
  • Accesso civico semplice  | Ultima modifica il 13-11-2023

    Contenuti - riferimento al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Art. 5, comma 1

    Art. 2, c. 9/bis L. 241/90


    L’accesso civico "semplice" disciplinato dal comma 1 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, consiste nel diritto di chiunque di richiedere all’Amministrazione comunale  la pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria che la stessa abbia omesso di pubblicare.

    Le richieste di accesso civico "semplice" possono essere inoltrate al Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -  mediante la compilazione dell'apposita modulistica - vedi voce Guida ai servizi - Accesso civico

    Dott. Matteo Bottari

    P.zza Manzoni, 14 20014 Nerviano

    Tel. 0331.438970
    Fax 0331.438906

    E.mail: segretariocomunale@comune.nerviano.mi.it

    Il procedimento si conclude, fatte le opportune verifiche, entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta di accesso con la pubblicazione sul sito di quanto richiesto e con la contestuale comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

  • Accesso civico generalizzato  | Ultima modifica il 04-02-2020

    Contenuti - riferimento al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 - Art. 5 c. 2

    L'accesso civico "generalizzato" previsto dal comma 2, dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013,, modificato dal D. Lgs. 97/2016, consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

    Tale nuova forma di accesso civico è finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ed a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giudiricamente rilevanti previsti dall’art. 5 bis.

    L'esercizio del diritto di accesso non è  sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

    L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

    L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

    all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (qualora il richiedente non individui con precisione l'ufficio competente al quale indirizzare la richiesta, spetterà all'Ufficio Protocollo indirizzarla correttamente) - per visionare le competenze degli uffici comunali clicca qui:  UFFICI COMUNALI

    all'Ufficio relazioni con il pubblico;

    ad altro Ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

    Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e in caso di accoglimento, l’Amministrazione provvede alla trasmissione tempestiva di quanto richiesto.

    Nel caso di diniego o di mancata risposta entro il termine di cui sopra il richiedente l'accesso civico può presentare richiesta di  riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

    Nel caso l’Amministrazione individui dei soggetti controinteressati, agli stessi viene data comunicazione della richiesta di accesso civico per permettere una loro eventuale opposizione motivata entro i 10 giorni successivi, decorsi i quali e accertata la ricezione della comunicazione, l’Amministrazione si esprime nel merito della domanda.

    Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’Amministrazione ne dà loro comunicazione al fine di consentirgli di presentare una richiesta di riesame (vedi paragrafo successivo) e non prima dei 15 giorni successivi, provvede a trasmettere i dati, i documenti, le informazioni al richiedente.

    Il controinteressato può, ricevuta la comunicazione di cui sopra, chiedere il riesame della sua opposizione alla richiesta di accesso indirizzandola al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

    Modulistica: vedi Guida ai servizi - Voce Accesso civico

    Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

    Con la deliberazione n. 61/G.C. del 30.03.2017 sono state approvate le tariffe costo riproduzione di documentazione agli atti del Comune ai sensi dell'art. 25 della L. 241/1990 e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 - in allegato il prospetto indicante le tariffe -

  • Registri degli accessi  | Ultima modifica il 04-08-2023

    In allegato sono consultabili i Registri relativi:

    ANNO 2023

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 - primo semestre

    - all'acceso civico generalizzato - primo semestre

    Nel primo semestre non sono state presentate istanze di accesso civico semplice

    ANNO 2022

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 - primo e secondo semestre

    - all'acceso civico generalizzato - primo semestre

    Si precisa che nell'anno 2022 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice e che nel secondo semestre non sono state presentate istanze di accesso civico generalizzato

    ANNO 2021

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 - primo e secondo semestre

    - all'acceso civico generalizzato - primo semestre

    Si precisa che nell'anno 2021 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice, e nessuna istanza di accesso civico generalizzato per il 2' semestre.

    ANNO 2020

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 -  primo e secondo semestre

    Si precisa che nell'anno 2020 non sono state presentate istanze di accesso civico.

    ANNO 2019

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 -  primo e secondo semestre

    - all'acceso civico generalizzato anno 2019

    Si precisa che nell'anno 2019 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice

    ANNO 2018

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 -  primo e secondo semestre

    Si precisa che nel 2018 non sono state presentate istanze di accesso civico.

    ANNO 2017

    - all'accesso agli atti L. 241/1990 - primo e secondo semestre

    - all'acceso civico generalizzato

    Si precisa che nel 2017 non sono state presentate istanze di accesso civico semplice.

  • Accesso civico pre D.Lgs. 97/2016  | Pubblicato il 16-02-2017

    Si segnala che, secondo la normativa previgente al D.Lgs. 97/2016 di modifica al D.Lgs. 33/2013, l'accesso civico consisteva nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni avessero omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta era gratuita, non doveva essere motivata e andava indirizzata al Responsabile della Trasparenza, titolare di P.O. area Amministrativa Dr.ssa Silvia Ardizio. In caso di ritardo o di mancata risposta il Titolare del Potere Sostitutivo era il Segretario Generale, Dr.ssa Pierluisa Vimercati.

    Di seguito si riporta il link alla normativa in vigore dal 20-4-2013 al 22-6-2016

    Testo in vigore dal: 20-4-2013 al: 22-6-2016
    Testo in vigore dal: 20-4-2013 al: 22-6-2016
    Testo in vigore dal: 20-4-2013 al: 22-6-2016
    Testo in vigore dal: 20-4-2013 al: 22-6-2016

    Art. 5, c. 1 e 4 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33