Iscrizione all'albo dei giudici popolari
Presso l'ufficio elettorale vengono formati e aggiornati, ogni biennio negli anni dispari, gli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
A chi è rivolto
I cittadini che vogliono iscriversi agli elenchi dei Giudici Popolari presso laCorte di Assise e la Corte di Assise di Appello
Chi può presentare
Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 L.10/4/51, n. 287):
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
d) titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise - e di scuola media superiore - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise d'Appello;
e che non si trovino nelle cause di incompatibilità (art. 12 L.10/4/51, n. 287):
e) magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
f) appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
g) ministri di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione;
Descrizione
Presso l'ufficio elettorale vengono formati e aggiornati, ogni biennio negli anni dispari, gli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
Coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 L.10/4/51, n. 287):
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
d) titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise - e di scuola media superiore - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise d'Appello;
e che non si trovino nelle cause di incompatibilità (art. 12 L.10/4/51, n. 287):
e) magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
f) appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
g) ministri di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione;
possono presentare istanza in carta libera (vedi modello allegato) per essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari.
L'iscrizione ha carattere continuativo finché non si perdono i requisiti, quindi non deve essere rinnovata ogni biennio.La cancellazione dagli Albi avviene d'ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione.
TEMPI:
La domanda deve essere presentata nei termini che verranno indicati ogni due anni dall'Ufficio Elettorale.
Come fare
Per iscriversi all'elenco dei giudici popolari occorre presentare istanza in carta libera
Cosa serve
Per partecipare al servizio è necessario compilare l'apposito modulo da consegnare all'ufficio Protocollo del Comune o da inoltrare via mail o via pec rispettivamente a anagrafe@comune.nerviano.mi.it o urp@pec.comune.nerviano.mi.it o ancora demografici.nerviano@pec.regione.lombardia.it
Cosa si ottiene
iscrizione agli elenchi dei Giudici Popolari
Tempi e scadenze
la scadenza di presentazione della domanda è il 31 LUGLIO di ciascun anno dispari
Quanto costa
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Procedure collegate all'esito
L'ufficio elettorale pubblica all'Albo Pretorio per un periodo di 10 giorni gli elenchi recanti le nuove iscrizioni all'Albo e le cancellazioni
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Nerviano
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.