Unioni civili

Servizio attivo

L'Unione Civile può essere costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso


A chi è rivolto

Persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

Chi può presentare

Entrambe le parti che vogliono costituire l'unione, in possesso dei seguenti requisiti, possono presentare domanda:

  • essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 - primo comma - del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

I requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti dall'Ufficio di Stato civile, che deve anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.

Descrizione

L'Unione Civile introdotta nella legislazione italiana dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

I requisiti necessari
Per potere dichiarare la costituzione dell'unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

I requisiti vengono poi controllati entro 15 giorni dalla manifestazione di volontà delle parti dall'Ufficio di Stato civile, che deve anche registrare e certificare le dichiarazioni relative alle Unioni civili.

Il nuovo istituto dell'unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l'obbligo di fedeltà.

  • I doveri: i componenti dell'unione civile, che vengono definiti "parti dell'unione", con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
  • Il cognome: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un "cognome comune" scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come "comune" (comma 10 legge 76/2016).
  • Il regime patrimoniale: il regime "ordinario" dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).
  • La certificazione: l'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.
  • I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: "unito civilmente" o "unita civilmente"

La legge, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha previsto un doppio sistema per la sua applicazione:

  1. la prima parte, dichiaratamente "provvisoria" è costituita da un DPCM e da un decreto ministeriale applicativo per l'individuazione del registro da adottare e delle formule da utilizzare per ricevere, trascrivere e annotare gli atti.
  2. la seconda sarà costituita da uno o più decreti legislativi, da emanarsi entro il 5 dicembre 2016, per adeguare tutta la normativa italiana all'introduzione della nuova formazione sociale delle Unioni civili.

Cessazione dell'Unione civile
L'Unione civile si scioglie in caso di:

  • morte di una delle parti;
  • per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all'Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione;
  • dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 162/2014;
  • a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell'art. 6 della legge 162/2014;
  • nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
  • per rettificazione di sesso di una delle parti.

Soggetti destinatari del procedimento
I soggetti cui è destinato il procedimento  sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.
Nel caso di rettificazione di sesso di persone coniugate, i coniugi possono manifestare la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili trasformandolo così, automaticamente, in unione civile.
Anche coloro, dello stesso sesso, che abbiano già celebrato all'estero matrimonio o unione civile potranno ottenerne il riconoscimento in Italia comunicandoli alla autorità consolare italiana del luogo di celebrazione, che li trasmetterà al comune competente alla trascrizione.
Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all'Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell'autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile.

Procedura
Il procedimento si compone di tre fasi:
1) compilazione, presso l'Ufficio di Stato Civile, della richiesta di costituzione dell'unione (vedasi allegato);
2) verbale di costituzione dell'Unione civile (su appuntamento);
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione (dopo almeno 15 giorni dall'atto precedente)

Come fare

Il procedimento si compone di tre fasi:
1) compilazione, presso l'Ufficio di Stato Civile, della richiesta di Unione Civile
2) verbale di costituzione dell'Unione civile (su appuntamento);
3) atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell'Unione (dopo almeno 15 giorni dall'atto precedente)

Cosa serve

Occorre prendere appuntamento presso l'Ufficio Servizi Demografici

Cosa si ottiene

La costituzione dell'Unione Civile

Tempi e scadenze

I tempi ordinari di gestione del procedimento di costituzione dell'unione civile sono di 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dalla dichiarazione di volontà degli interessati ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvo diverso accordo con le parti.

Quanto costa

N.1 marca da bollo da € 16,00

Procedure collegate all'esito

L'esito della procedura è comunicato dall'Ufficiale di Stato Civile

Accedi al servizio

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P.zza Manzoni n. 14 - 20014 Nerviano

Email: anagrafe@comune.nerviano.mi.it

Telefono: 0331438938-39-40

PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it

Telefono: 0331438938-39-40-41

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

territorio nazionale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il Gio 09 Ottobre, 2025 10:07 am